Donazioni
News

Dopo i danni della neve Capranica deve sopportare anche la piaga degli incendi che attaccano il suo patrimonio boschivo.

Aggiornamento….
Video effettuato Martedì 27 marzo 2012.

News eccolanotiziaquotidiana.it


Anche a Capranica infatti come in molte altre località del Lazio assistiamo in questi giorni ad incendi che si sviluppano in pieno giorno in zone impervie.
Per chiunque arriva in paese dalla strada provinciale di Palestrina, la vista della pineta di Capranica colpita dall’abbondante nevicata di febbraio, è una ferita troppo recente per lasciarci indifferenti. Per questo è avvilente che già adesso, quando siamo all’inizio della primavera e quindi ancora lontani dai mesi caldi dell’estate, il territorio subisca nuovi attacchi, da chi incurante del valore che la natura riveste per il benessere di tutti, si ostina in queste pratiche scellerate di “pulizia” del territorio.
E’ giusto che noi dell’Associazione 3Confini  per il carattere ambientalista che tentiamo di darci ( ricordiamo i lavori fatti nel tempo per la pulizia ed il ripristino di antichi sentieri ) facciamo sentire la nostra voce, anche per il rispetto che dobbiamo ai tanti abitanti di Capranica che nel passato lavorarono duramente per piantare quei bellissimi alberi che da quasi un secolo ornano il nostro paese.

6 Commenti

  1. Vincenzo Autiero scrive:

    purtroppo chi vede, non segnala o fa finta di non vedere…comunque stiamo alla ricerca dei piromani, che se individuati saranno puniti con severità, con molta severità!!!!

  2. Purtroppo il villino mostrato nel video è il mio e abbiamo avuto una gran paura, perché alcuni piccoli focolai erano a 50 metri dalla terrazza.
    Ora tutto il terreno che era già disastrato dalla neve è pieno di chiazze nere di bruciato, per non parlare della sporcizia accumulatasi intorno alla casa sui terrazzi e marciapiedi.
    Vorrei che quelli che appiccano il fuoco provassero la stessa paura per capire il danno che provocano!

  3. luana scrive:

    e se si iniziasse con le sanzioni??

    http://www.camera.it/parlam/leggi/00353l.htm

    Capo II
    FUNZIONI AMMINISTRATIVE
    E SANZIONI
    Art. 10.

    (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

    1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

    Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

  4. luana scrive:

    Vincenzo, è tutto sul sito del Corpo Forestale dello Stato

    http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/331

    Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 30,00 e non superiore a euro 61,00 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,00 e non superiore a euro 413,00.

Lascia un commento